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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  17-9-1987 al: 15-11-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento retributivo del personale militare, nonché alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
Livello Dal 1 gennaio 1986 Dal 1 gennaio 1987 Dal 1 gennaio 1988
V VI VI-bis VII VIII VIII-bis 420.000 510.000 555.000 600.000 810.000 891.000 910.000 1.105.000 1.202.000 1.300.000 1.755.000 1.930.500 1.400.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 2.700.000 2.970.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000 livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000 livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000
3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.
4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.
7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.
Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
8. A decorrere dal 1 giugno 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato servizio senza demerito, rispettivamente per 15 o 25 anni, dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:
Con 15 anni Con 25 anni
a) capitano b) maggiore c) tenente colonnello d) colonnello L. 1.500.000 L. 2.000.000 L. 2.400.000 L. - L. 3.200.000 L. 3.200.000 L. 3.200.000 L. 3.200.000


I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono al salario di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
9. A decorrere dal 1 giugno 1987, agli ufficiali provenienti da carriere diverse, al compimento del 19° anno di servizio prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di L. 1.200.000. Con la stessa decorrenza ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a L. 1.000.000; detto importo è elevato a L. 1.200.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio senza demerito. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.
10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.