DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
Testo in vigore dal: 9-2-1957
                              Art. 82.
                        (Assegno alimentare)

  All'impiegato  sospeso  e' concesso un assegno alimentare in misura
non  superiore  alla  meta'  dello  stipendio,  oltre gli assegni per
carichi di famiglia.