stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

note: Decreto-Legge convertito dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1987)
nascondi
vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal:  30-8-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria e del gettito ILOR acquisito al bilancio dello Stato, nonché per la erogazione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987.
Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.
3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.