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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1986, n. 873

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 (in G.U. 17/02/1987, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1997)
Testo in vigore dal:  19-2-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986.
2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.26.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N.84))
.
5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.
6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, è prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulerà proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.
7. Per la finalità di cui al comma 6, nonché per gli studi in materia di programmazione portuali, è autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Norme in materia di programmazione portuale".
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.