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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1986, n. 873

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 (in G.U. 17/02/1987, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1997)
Testo in vigore dal: 19-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediate misure per il risanamento della gestione dei  porti  e  per
l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di  concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  della   previdenza   sociale,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al fine di consentire l'integrazione  dei  porti  con  le  altre
modalita' di trasporto, il loro assetto complessivo e'  riorganizzato
tenendo conto delle indicazioni sui sistemi  portuali  contenute  nel
Piano generale dei trasporti, approvato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 10  aprile  1986,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111  del  15  maggio
1986. 
  2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva  dalla
sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale  dei
vari  sistemi  portuali.  Gli  ambiti  circoscrizionali  dei  sistemi
portuali sono  definiti,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  aggiunte  le  seguenti:
"sentito il parere delle  competenti  commissioni  parlamentari,  dal
Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28
febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni  sono  adottate  con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.26. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N.84)). 
  5. La composizione della segreteria tecnica prevista  dal  comma  3
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che  svolge  il
coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione
dei compiti  connessi  all'applicazione  del  presente  articolo,  e'
integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina
mercantile. Nel caso in  cui  tali  rappresentanti  siano  funzionari
dell'Amministrazione  dello  Stato,  gli  stessi  sono  collocati  in
posizione di fuori ruolo. 
  6. Il termine per la conclusione dei lavori  della  commissione  di
cui all'articolo 4  del  decreto-legge  20  dicembre  1984,  n.  859,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  20,
incaricata di predisporre  un  progetto  organico  di  riforma  degli
ordinamenti degli enti autonomi portuali  e  delle  aziende  portuali
nonche' di riassetto delle relative  gestioni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1987. La  stessa  commissione  formulera'  proposte  per  la
determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in
sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885,  n.
3095. 
  7. Per la finalita' di cui al comma 6, nonche'  per  gli  studi  in
materia  di  programmazione  portuali,  e'   autorizzata,   nell'anno
finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui
utilizzazione  il  Ministro  della  marina  mercantile  riferisce  al
Parlamento. 
  8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dell'accantonamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1986,
all'uopo utilizzando la voce  "Norme  in  materia  di  programmazione
portuale". 
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.