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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
((3))
3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che "L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990."