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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 310

Disposizioni urgenti per il personale del lotto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 494 (in G.U. 19/08/1986, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1986)
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Testo in vigore dal:  20-8-1986
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Art. 3

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
((è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528))
. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità
((di locali, arredi e attrezzature idonei))
.
((
1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: "E consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo
))