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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  20-8-1986
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Art. 21



Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 600 anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.
Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione.
((E consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo))
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((6))

È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 giugno 1986, n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1996, n. 494 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei".