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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  16-11-1990
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Art. 12


Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.
Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto. (1)
((2))

Le somme di denaro una tantum, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge.
((2))

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:
"Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi".
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 marzo 1987, n.123 (con l'art. 17, comma 3) ha disposto che "Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 settembre 1990, n.261, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 1990, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) che "Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.", ha disposto inoltre, (con l'art.4, comma 3-ter) che "La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento." Ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quinquies) che "In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale."