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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 310

Disposizioni urgenti per il personale del lotto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 494 (in G.U. 19/08/1986, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1986)
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Testo in vigore dal: 20-8-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528; 
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 117; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981,  n.
310; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per il personale del lotto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  per  la  funzione
pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. L'immissione in servizio di cui al secondo  comma  dell'articolo
22 della legge 2 agosto  1982,  n.  528,  sara'  effettuata  in  piu'
soluzioni conformemente all'attuazione del piano di  automazione  del
servizio del  lotto  e,  comunque,  non  oltre  il  30  giugno  1987.
((Tuttavia sara' disposta  l'immissione  in  servizio  del  personale
attualmente   addetto   alle   ricevitorie)),   anche   anteriormente
all'attuazione del piano di automazione del  servizio  del  lotto  e,
comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800  unita'
in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unita', con effetto
il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31  dicembre  1986.  A
tal   fine   gli   interessati   dovranno    presentare    richiesta,
all'intendenza di finanza competente per  territorio,  di  immissione
anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto.  L'immissione  verra'  disposta  tenendo  conto  di
graduatorie provinciali da predisporsi dal Ministero delle finanze in
base all'anzianita' di servizio dei richiedenti ((e di  un  piano  di
riparto dei posti per provincia  e  delle  esigenze  di  salvaguardia
della  funzionalita'  del  servizio))  secondo  criteri  che  saranno
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa  intesa  con
le  organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative.   Il
personale che continuera' a prestare servizio presso  le  ricevitorie
sino al 30 giugno 1987 sara'  assegnato  ad  uffici  finanziari  siti
nella sede richiesta con apposita domanda. 
  2.  Fino  alla  stessa  data  del  30  giugno  1987  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo  24  della  legge  2  agosto
1982, n. 528, cosi' come modificato dall'articolo  1  della  legge  2
maggio 1984, n. 117.