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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  4-11-1986
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Art. 5-bis

1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 10 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.
((3))
2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 10 settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.
3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.
4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.
5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative a mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.
6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art.9 comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, è a carico del fondo per la protezione civile."