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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 (in G.U. 13/02/1952, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal:  13-2-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e di provvedere alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge stessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.
Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio))
).