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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 33


Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.
La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti, dall'art. 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
((2))

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AGGIORNAMENTO
((2))

Il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 ha disposto (con l'art. 29 comma 6) che "Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento".