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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  2-3-1981

Art. 37


Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.
La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.
Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.