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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  18-11-1978

Art. 13



Per l'anno 1979 le somme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.
Ai soli effetti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l'ammontare delle somme attribuite nel 1977, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, va ricalcolato considerando riscosse le somme che non sono state introitate nell'anno assunto a base di riferimento in conseguenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, adottati nell'anno medesimo, connessi a calamità atmosferiche.
Ai fini del calcolo di cui al precedente comma non si tiene conto di quelle somme riscosse, nell'anno assunto a base di riferimento, per effetto di revoca di tolleranze concesse in anni precedenti a quello di riferimento stesso, connesse a provvedimenti di sgravio o di sospensione adottati in occasione di calamità atmosferiche.