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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


Per l'anno 1978 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate rispettivamente
((del 35 per cento))
rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977.
((Per le camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se più favorevole, con le entrate riscosse nel 1973 in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.
A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.
Per l'anno 1978 le camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.))