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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare
l'attivita'  gestionale  e  finanziaria  degli enti locali per l'anno
1982;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.
  La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato
di  cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente
all'organo  regionale  di  controllo  entro i dieci giorni successivi
all'adozione.
  Il  controllo  dei  bilanci da parte degli organi regionali avviene
con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge
10  novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge
8 gennaio 1979, n. 3.
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51)).