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DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  30-5-1982
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Art. 7

Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura


Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è
aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982."
La stessa L. 251/1982 ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982."