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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (in G.U. 29/07/1981, n.206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  30-7-1981
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Art. 22



Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonché per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.
((Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.
L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso))
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