DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 22-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37. 
 
  Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) di cui  all'art.  3  della  legge  30
aprile 1962, n. 265, e  successive  modificazioni,  e'  ulteriormente
aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da  parte  del
Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di  lire  60
miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972. 
  E' istituito presso l'istituto centrale  per  il  credito  a  medio
termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la  concessione,  in
sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) del  secondo  comma  dell'articolo  2  della
legge 30 aprile 1962, n. 265, o  anche  abbinati  con  le  operazioni
stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare  con  il  Mediocredito
centrale concedono senza  o  con  parziale  ricorso  al  Mediocredito
stesso. (13)(22) ((23)) 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N.488. 
  I limiti e le modalita'  per  la  concessione  del  contributo  nel
pagamento degli interessi verranno  indicati  annualmente  nel  piano
generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto
comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131. 
  Per la concessione di contributi sugli  interessi  a  favore  degli
istituti ed aziende di credito per  operazioni  ordinarie,  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265,  e'
assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi -  da
stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro  e  che
sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in  un  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita  in
ragione di lire  3  miliardi  nell'anno  1970,  lire  5  miliardi  in
ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi  nell'anno  1973  e
lire 7 miliardi nell'anno 1974. (8) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 maggio 1973, n.295 ha disposto (con l'art. 4 comma 1)  che
"L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma
dell'articolo  37  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,   n.   745,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di 
cui all'articolo 3 della presente legge." 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 28 maggio 1981, n.251 convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 1981, n.394 ha disposto (con l'art. 22  comma  1)  che  "Il
fondo  contributi,  di  cui   all'art.   37,   secondo   comma,   del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  cosi'  come  modificato
dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della
somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione  di  contributi
in  conto  interessi   sulle   operazioni   di   finanziamento   alle
esportazioni a pagamento differito previste  dalla  legge  24  maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni." 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art.  3,  comma  1
della L. 28 maggio 1973, n. 295, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 270) che  "L'organo  competente  ad  amministrare  il
Fondo di cui all'articolo 3 della  legge  28  maggio  1973,  n.  295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, e' il Comitato  agevolazioni,  composto  da  due
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con
funzioni  di  presidente,  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da  un  rappresentante  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  da  un
rappresentante designato dalle  regioni,  nominati  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  21
settembre 2019, n. 104, nel modificare l'art. 3 della  L.  28  maggio
1973, n. 295, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma  270)
che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il  fondo  rotativo  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e'
il  Comitato  agevolazioni,  composto  da  due   rappresentanti   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  un  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
Ministero dello sviluppo economico e da un  rappresentante  designato
dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato".