stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1 gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall'I.N.P.S.
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
((Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.))

I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono:
1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;
2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;
3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;
4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate;
5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;
6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;
7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.