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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-4-1973

Art. 15

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).


A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ivi comprese le pensioni liquidate di superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1972, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 - in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge è aumentato del 4,70 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'importo complessivo annuo - determinato al netto delle quote di cui al precedente comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 - in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.
Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.
Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1 gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1 gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.
Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1 gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.
Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dello adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto.
Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.
I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dello articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.