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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-4-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Misura della pensione).


L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è Sostituito dal seguente:
"La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione.
La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.
Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970".
Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.