DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 7-5-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.

  Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze
di   terzi   alla   data   del   31  dicembre  1978,  aventi  diritto
all'indennita'   integrativa  speciale  a  norma  delle  disposizioni
vigenti  alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma
dell'art.  17  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843, si applica
limitatamente  agli incrementi dell'indennita' stessa accertati dal 1
gennaio 1979 in poi. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 15 - 29 aprile 1992, n. 204
(in  G.U.  1a  s.s. 06/05/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  15 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n.  663  (Finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  nonche'
proroga  dei  contratti  stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base  alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
conv.  nella  legge  29  febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non
determina  la  misura  della  retribuzione,  oltre la quale diventano
operanti  l'esclusione  e il congelamento dell'indennita' integrativa
speciale.