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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  7-5-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
((7))

Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1991, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 6/5/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale".