LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 7-5-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.

  L'indennita'   integrativa   speciale  non  e'  cumulabile  con  la
retribuzione  percepita  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze  di  terzi.  Deve,  comunque, essere fatto salvo l'importo
corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. ((7))
  Le  disposizioni  di  cui  al  penultimo  comma dell'articolo 1 del
decreto-legge  23  dicembre  1977, n. 942, introdotto con la legge di
conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in
G.U.  1a  s.s.  24/4/1991,  n.  17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo "nella parte in cui non prevede
che  anche  nei  confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato  il  cumulo  delle  indennita'  integrative  speciali,  debba
comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo
di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204 (in
G.U.   1a  s.s.  6/5/1992,  n.  19)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del primo comma del presente articolo "nella parte in
cui  non  determina  la  misura  della  retribuzione,  oltre la quale
diventano  operanti  l'esclusione  e  il congelamento dell'indennita'
integrativa speciale".