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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-bis

((Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:
"Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "))
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