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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 42


Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal terremoto di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
((3))

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.
La spesa complessiva di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade può autorizzare, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei propri funzionari delegati per il pagamento delle indennità di occupazione di urgenza e di espropriazione.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, semprechè non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, anche in soprannumero da riassorbitisi con le future vacanze, due ingegneri, dieci geometri, cinque disegnatori, dieci assistenti e quattro coadiutori, dando precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia.
La scelta sarà operata sulla base di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.
La commissione giudicatrice sarà presieduta dal competente capo compartimento della viabilità che sarà composta da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; quest'ultimo avrà anche mansioni di segretario.
I vincitori potranno essere assunti in servizio anche in corso di registrazione del decreto di nomina e saranno tenuti a prestare servizio presso il compartimento per la viabilità della regione Friuli-Venezia Giulia per non meno di cinque anni.
Alla spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra, valutata per l'anno 1976 in lire 200 milioni, sarà provveduto con corrispondente sovvenzione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il medesimo anno finanziario.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 36 comma 1) che "er gli interventi di cui al primo comma dell'art. 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni."