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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, è elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36 miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.
Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, alla quale affluirà una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.
Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198))
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La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche
((, ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle))
zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.
Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.
((La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.
Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone))
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Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.