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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
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Testo in vigore dal:  18-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;
Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale.
È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.
La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:
"B) Benzina:
((1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800))
.
I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo
((e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera))
.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo,
((...))
, sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni".
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.