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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1969
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Art. 47


I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968. (7)
((9))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla data del 31 dicembre 1969 è prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 26 novembre 1969, n. 833 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogato con l'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 4, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971".