DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 25-3-1973
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.

  A  favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di
conduzione  agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o
morte,  siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del
loro  valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino
al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per
cento   per   le   scorte   morte.   Tali   aliquote   sono  elevate,
rispettivamente,  al  40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti
anche  se  associati in cooperative, per le cooperative di conduzione
agricola,  nonche'  per  i  coloni  e i mezzadri per le quote di loro
spettanza.
  La sovvenzione sara' determinata sulla base della valutazione della
perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
  La  concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate
contestualmente.
  Nel  caso  di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera
c),  della  legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione
sara' dedotto dal contributo medesimo. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L.  23  marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-ter, commi 1 e 2)
che "Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'articolo 15 del
decreto-legge  18  novembre  1966,  n. 976, convertito nella legge 23
dicembre  1966,  n. 1142, e richiamato dall'articolo 3 della legge 25
maggio  1970,  n.  364,  possono  concedersi sino al 40 per cento del
danno  subito per le scorte vive e sino al 30 per cento per le scorte
morte.
  Tali  aliquote  sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento
per  i  coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le
cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri
per le quote di loro spettanza".