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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1973
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Art. 15


A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.
La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.
Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-ter, commi 1 e 2) che "Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e richiamato dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, possono concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e sino al 30 per cento per le scorte morte.
Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza".