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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 311 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonché la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni nonché dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni,hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))
.
((3))

Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani
particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 7 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 1966, N. 311.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 febbraio 1969, n. 31 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di tre anni stabilito dal presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 1972.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.