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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 311 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti  per  prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati
di  esecuzione  del  piano  regolatore  di  Roma, approvato con regio
decreto-legge  6  luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni,
nella  legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e
di   ampliamento   della   spiaggia  di  Roma,  approvato  con  regio
decreto-legge  13  luglio  1933,  n.  1331, convertito nella legge 21
dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonche'
la  applicabilita' di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i
contributi  di  miglioria  contenute nel citato regio decreto-legge 6
luglio  1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e cio' al fine
di  consentire  la  realizzazione  delle opere di urbanizzazione e lo
svolgimento  dell'attivita' edilizia, pubblica e privata, nell'ambito
dei suddetti piani;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per l'interno e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  previsioni  dei piani particolareggiati di esecuzione del piano
regolatore  di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931,
n.  981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n.
355,  e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia
di  Roma,  approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331,
convertito  nella  legge  21  dicembre  1933,  n.  1938, e successive
estensioni  e  variazioni  nonche'  dei piani particolareggiati della
zona  industriale  istituita  con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e
successive  modificazioni,hanno  efficacia,  anche agli effetti della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  limitatamente  alle parti che
siano  conformi  alle  linee  ed  alle prescrizioni di zona del nuovo
piano   regolatore   generale,   fino  alla  approvazione  dei  piani
particolareggiati  di  esecuzione di detto piano generale, ed in ogni
caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327)).((3))
  Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani
particolareggiati  di  esecuzione  di  cui  ai precedenti commi e per
l'imposizione  dei  relativi contributi di miglioria si applicano gli
articoli  4,  5,  6  e 7 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n.
981,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 marzo 1932, n.
355.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 1966, N. 311.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  26  febbraio  1969, n. 31 ha disposto (con l'art. 1) che il
termine di tre anni stabilito dal presente articolo e' prorogato fino
al 31 dicembre 1972.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  8  giugno  2001,  n.  327,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art. 59, comma 1) la
proroga  dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione  del  comma 2 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il  D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002,  n.  166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1) la proroga
dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione  del  comma 2 del presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185  ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in  vigore  dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31
dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
  Il  D.  Lgs.  8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione  del  comma 2 del presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.