stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 311 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  29-3-1966 al: 28-5-1966
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonché la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione.
I piani particolareggiati compresi nei perimetri delle zone A e C del nuovo piano regolatore generale hanno efficacia, con le condizioni ed i termini suindicati, sole per quanto riguarda le previsioni ed i vincoli attinenti alle opere pubbliche.
Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
Spetta al Ministero dei lavori pubblici accertare previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che le previsioni dei piani particolareggiati, cui il Comune intende dare esecuzione, siano conformi al nuovo piano regolatore generale.