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LEGGE 26 maggio 1966, n. 311

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

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Testo in vigore dal:  29-5-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonché dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni";
all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", è aggiunta la cifra: "11".;
all'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE