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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2013)
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Testo in vigore dal:  26-2-2013

Art. 6

Valutazione e certificazione
1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.
2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.
3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.
4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.
5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.
6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.
7. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 59 del 2004:
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - (Omissis).
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».