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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • orig.
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal:  25-8-1999

Art. 10

(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte 1, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".