stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 270

Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2016)
nascondi
vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  22-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;
Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.".
- Si trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, e successive modificazioni, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".
- Si trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno, Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
(Omissis);
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e successive modificazioni, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e successive modificazioni, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O., e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, S.O., reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O., reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O., reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.".