DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 20/02/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
    (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale) 
 
  La carica di Segretario generale e' conferita  ad  un  ambasciatore
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. 
  Con le modalita' indicate nel primo  comma  del  presente  articolo
sono conferite ad un ambasciatore o ad un  Ministro  plenipotenziario
le  funzioni  di  vice  Segretario  generale,  capo  del  cerimoniale
diplomatico della Repubblica,  direttore  generale  ad  eccezione  di
quello  per  l'amministrazione,  l'informatica  e  le  comunicazioni,
ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. 
  Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un  ambasciatore
o  ad  un  Ministro  plenipotenziario.  Quelle  di  vice   capo   del
cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio  stampa
e  informazione  cui  compete  anche  l'incarico  di  portavoce   del
Ministro, e di capo  delle  unita'  della  segreteria  generale  sono
conferite  a  Ministri  plenipotenziari.  Per  esigenze  di  servizio
possono essere incaricati di presiedere temporaneamente  ai  predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata. 
  Le funzioni di capo del servizio  per  gli  affari  giuridici,  del
contenzioso  diplomatico  e  dei  trattati   di   capo   dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente
dello Stato estraneo ai ruoli  dei  Ministero  degli  affari  esteri.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 2010, N. 95. 
  Le funzioni  di  vice  direttore  generale  sono  conferite  ad  un
Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione   generale.   Per
esigenze  di  servizio  possono   essere   incaricati   di   svolgere
temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. 
  Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo  servizio  sono
conferite  a  funzionari  diplomatici  di  grado  non   inferiore   a
consigliere d'ambasciata. Per esigenze  di  servizio  possono  essere
incaricati di svolgere  temporaneamente  le  funzioni  di  vice  capo
servizio anche consiglieri di legazione. 
  Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici
di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per  esigenze  di
servizio possono essere incaricati di svolgere  temporaneamente  tali
funzioni anche consiglieri  di  legazione.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)). 
  Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici
con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. 
  Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato  e
dei direttori generali sono conferite  a  funzionari  diplomatici  di
grado non inferiore a consigliere di legazione.  ((PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)). 
  Gli incarichi previsti nei  commi  terzo,  quarto,  quinto,  sesto,
settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del
Ministro degli affari esteri. 
  Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge  28  luglio
1999, n. 266, si provvede  alla  disciplina  del  conferimento  delle
funzioni indicate nei  commi  quinto,  settimo,  ottavo  e  nono  del
presente articolo,  non  attribuibili  a  funzionari  della  carriera
diplomatica.