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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 142

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato I, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, che modifica il regime fiscale degli spiriti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le aliquote d'imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, per i seguenti prodotti petroliferi, sono modificate come appresso:
Oli greggi, di petrolio naturali:


1) da usare direttamente come combustibili (voce della
tariffa 643-a-i):
a) nelle caldaie e nei forni................. L. 50 per q.le
b) nei motori................................ L. 1275 per q.le
2) per altri usi (voce 643-a-3)................ L. 2145 per q.le
benzina (voce 643-b-1)...................... L. 4000 per q.le
acqua ragia minerale (voce 643-b-2)......... L. 3304 per q.le
petrolio (voce 643-b-3)..................... L. 3100 per q.le

Oli di gas:
1) da usare direttamente come combustibili
(voce 643-b-4-alfa):
a) con densità da 0,850 a 0,890 alla
temperatura di 15° C......................... L. 2145 per q.le
b) con densità superiore a 0,890 alla
temperatura di 15° C......................... L. 1275 per q.le
2) per altri usi (voce 643-b-4-beta)........... L. 2325 per q.le

Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa)............. L. 4000 per q.le
2) altri (voce 643-b-5-beta)................... L. 4000 per q.le

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali,
degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di
ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili
(voce 643-b-6-alfa):
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
alfa) densi................................ L. 50 per q.le
beta) fluidi............................... L. 50 per q.le
più L. 10 per ogni unità percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente il 20%,
ma non il 30% per quintale;
b) nei motori................................ L. 1275 per q.le
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma).......... L. 2145 per q.le

Vaselina:
a) naturale.................................. L. 600 per q.le
b) artificiale a, base di paraffina.......... L. 2500 per q.le
Ozocerite greggia............................... L. 80 per q.le
Ceresina........................................ L. 200 per q.le