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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

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Testo in vigore dal:  22-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


I programmi di assistenza e di riabilitazione, che verranno concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., ai sensi dell'annesso III, sezione 2°, capoverso III, dell'Accordo dell' 8 marzo 1945, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 e dell'art. 5 lettera C dell'Accordo del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, sono attuati, in via normale, dalle Amministrazioni interessate in ragione delle rispettive competenze.
Le Amministrazioni predette, per assicurare la piena realizzazione dei programmi medesimi, agiranno d'intesa con la Delegazione del Governo italiano per i rapporti con Ì.U.N.R.R.A. e con la Missione italiana dell'.U.N.R.R.A.
Qualora la natura e le finalità dei programmi previsti nel comma precedente lo consiglino, i presidenti della Delegazione del Governo italiano e della Missione italiana dell' U.N.R.R.A., anche in ragione di una più facile esecuzione di essi, potranno disporre che questa sia direttamente attuata dalla Delegazione o dalla Missione.