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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2

Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  7-3-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante «Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato,
((che si convertono))
in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere
((...))
((aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti))
in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».
((
1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029
))