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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2

Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal:  6-1-2023 al: 6-3-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante «Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».