LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 23-1-1986
                               Art. 3. 
Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali
a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. 
 
  Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  alle  imprese  nazionali
partecipanti a programmi  in  collaborazione  internazionale  per  la
realizzazione di  aeromobili,  motori,  equipaggiamenti  e  materiali
aeronautici possono essere concessi: 
    a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi  e  l'esecuzione
di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove,
investimenti per industrializzazione ed  avviamento  alla  produzione
fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in  relazione  all'apprendimento  precedente  al
raggiungimento delle condizioni produttive di regime; 
    b) contributi in conto interessi, non superiori al 60  per  cento
del tasso di riferimento di  cui  all'articolo  20  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9   novembre   1976,   n.   902,   sui
finanziamenti concessi da istituti di  credito,  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di produzione di serie, nella misura del 70 per  cento
del costo del programma di produzione considerato e  per  un  periodo
massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate  nei  territori
di cui all'articolo 1 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi
nel Mezzogiorno,  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e' rispettivamente elevata
al 70 per cento e all'80 per cento; 
    c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo
massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni  di
pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare  le
condizioni del finanziamento a  quelle  praticate  dalle  istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma. 
  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento,  da  parte
delle imprese nazionali, delle attivita' comuni di programma  per  la
quota di loro pertinenza. 
          Note all'art. 3, comma primo, lettera b):

            -  Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
          Repubblica   9   novembre   1976.   n.   902,  concernente:
          "Disciplina  del  credito agevolato al settore industriale"
          e' il seguente:
              "Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del
          Ministro  del tesoro, sentito il Comitato interministeriale
          per il credito e il risparmio.
              Successivamente;   tale   tasso   di   riferimento   si
          modifichera'    automaticamente    e    periodicamente   in
          connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
          per   la  concessione  dei  finanziamenti  sostenuti  dagli
          istituti di credito a medio termine.
              Le  modalita' delle variazioni automatiche del tasso di
          riferimento  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio.
              Qualora  il  tasso  di  riferimento  per  effetto delle
          variazioni  automatiche  di adeguamento al costo del denaro
          dovesse  eccezionalmente  aumentare in misura superiore del
          20  per  cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro
          del  tesoro  con  proprio decreto, previa deliberazione del
          Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone.  la  misura  dei tassi agevolati d'interesse prevista
          nei precedenti articoli.
              Ai  fini  del parere o della deliberazione del Comitato
          interministeriale   per  il  credito  e  il  risparmio,  si
          applica,   nei   casi   d'urgenza   l'art.   14  del  regio
          decreto-legge   12   marzo   1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni e integrazioni".
              -  Il  testo  dell'art.  1  del testo unico delle leggi
          sugli  interventi  ne  Mezzogiorno  approvato  con D.P.R. 6
          marzo 1978, n. 218, e' il seguente "Il presente testo unico
          si  applica,  qualora non sia prescritte diversamente dalle
          singole   disposizioni,   alle   regioni   Abruzzo,  Molise
          Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
          alle  province  di  Latina  e di Frosinone, ai comuni della
          provincia  di  Rieti  gia'  comprese nell'ex circondario di
          Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
          di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
          Roma   compresi   nella  zona  della  bonifica  di  Latina,
          all'Isola  d'Elba  nonche' agli interi territori dei comuni
          di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
              Qualora  il  territorio  dei comprensori di bonifica di
          cui  al  precedente  comma  comprenda parte di quello di un
          comune  con  popolazione  superiore ai 10.000 abitanti alla
          data  del  18  agosto  1957, l'applicazione del testo unico
          sara'  limitata  al  solo territorio di quel comune facente
          parte dei comprensori medesimi.
              Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori  indicati ne presente
          articolo".