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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
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Testo in vigore dal:  31-3-1998

Art. 3

Domande di partecipazione al concorso pubblico
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) la lingua straniera, a scelta fra inglese, francese e tedesco, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.
4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati previsti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
6. L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253, e il seguente:
"Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.
Gli attestati hanno validità di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".