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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26

((Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione)). (15G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2015
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Testo in vigore dal:  31-3-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata prevista dall'articolo 2 della legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: "legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio";
d) all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.";
f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
2) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
3) al comma 2, la parola: "incestuosi" è sostituita dalle seguenti: "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile";
g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio" e la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
2) al comma 2, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" è soppressa;
n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera k), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";
2) al comma 1, la lettera n) è soppressa;
3) al comma 1, alla lettera o), le parole: "la filiazione legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio è nato nel matrimonio";
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
o) all'articolo 50, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
q) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.".
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015

Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il

cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio,

riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei

genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di

scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza,

di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero

di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore."; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.";

f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

2) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

3) al comma 2, la parola: "incestuosi" è sostituita dalle seguenti: "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel

secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile";

g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio" e la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

2) al comma 2, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" è soppressa;

n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera k), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";

2) al comma 1, la lettera n) è soppressa;

3) al comma 1, alla lettera o), le parole: "la filiazione legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio è nato nel matrimonio"; 4) i commi 2 e 3 sono abrogati;

5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

o) all'articolo 50, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

q) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di

cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come

figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo

comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.". 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione GRASSO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015

Interno, foglio n. 565

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293:
«1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.».
Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta la rubrica del Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificata dal presente decreto:
"Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio."
Si riporta il testo degli articoli 28, 29, 30, 33, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O., come modificati dal presente decreto:
"Art. 28. (Iscrizioni e trascrizioni) - 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.
Art. 29. (Atto di nascita) - 1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all'articolo 30.
2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.
3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3.
7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.
Art. 30. (Dichiarazione di nascita) - 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa.
In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto."
"Art. 33. (Disposizioni sul cognome) - 1. (abrogato).
2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. «Omissis»."
"Art. 42. (Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio) - 1. Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.
Art. 43. (Annotazioni) - 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.
«Omissis»."
"Art. 45. (Altri casi di riconoscimento) - 1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che non ha compiuto i quattordici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Art. 46. (Adempimenti d'ufficio) - 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.
2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.
Art. 47. (Adempimenti particolari) - 1. In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
Art. 48. (Impugnazioni dell'atto di riconoscimento) - 1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinchè annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.
3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati. all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
Art. 49. (Annotazioni) - 1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) (soppressa);
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
Art. 50. (Richiesta presentata da procuratore speciale) - 1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7.
Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.
«Omissis»."
"Art. 64. (Contenuto dell'atto di matrimonio) - 1.
L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo è la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli nati fuori del matrimonio, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
«Omissis»."
"Art. 98. (Correzioni) - 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.".