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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1982)
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Testo in vigore dal:  11-2-1982
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Art. 17



La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale [...] dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] , nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".