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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1982)
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Testo in vigore dal:  7-8-1929 al: 17-5-1939
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Art. 1



L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.