stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-1-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 490, e successive modificazioni, riguardante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Acquisito il parere n. 34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, n. 89/2001;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente la distinzione tra consegnatari per debito di custodia e di consegnatario per debito di vigilanza, attese le modalità di gestione, di rendicontazione e di livello di responsabilità che contraddistinguono gli uni dagli altri, nonché di quella relativa al termine triennale suggerito per la rinnovazione degli inventari, a fronte di quello quinquennale previsto, in considerazione del notevole impiego di risorse e di tempo che siffatta operazione comporta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio;
b) "servizio": prestazioni che agevolano e completano l'utilizzazione di un bene o di un processo produttivo, elencate negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
c) "titolare del centro di responsabilità": il dirigente con funzioni dirigenziali generali titolare di un centro di responsabilità delle amministrazioni dello Stato;
d) "utilizzatore finale": fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo;
e) "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi": dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza;
f) "gestore globale": soggetto affidatario della gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché della realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse;
g) "Ragioneria generale dello Stato": Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
h) "ufficio riscontrante": per le amministrazioni centrali l'Ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e l'Ufficio interno di ragioneria di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; per gli uffici periferici la Ragioneria provinciale dello Stato di cui all'articolo 10 del citato decreto presidenziale;
i) "sostituto consegnatario": l'agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
l) "sub-consegnatario": agente secondario che opera alle dipendenze di un agente principale, denominato consegnatario, titolare della gestione cui entrambi sono assegnati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-b) (omissis);
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 4 giugno 1924.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, supplemento ordinario n. 112/L.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994, supplemento ordinario n. 91.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, supplemento ordinario n. 174/L.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994.
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997, supplemento ordinario n. 166/L.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario n. 163/L.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 227/L.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.".
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38:
"Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.".
"Art. 10 (Dipartimenti provinciali). - 1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.
2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione;
b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.
3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.
4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'art. 12, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Il dirigente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funzionalità ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al comma 2, lettera a), nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.
5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"8. Il decreto di cui all'art. 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.".