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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

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Testo in vigore dal:  27-5-2000

Art. 2

Bandi
1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.
2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.
4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.
6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.
7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.
8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
9. È fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.
10. Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.
11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.
Nota all'art. 2:
- L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:
"4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza; indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".