DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Testo in vigore dal: 27-5-2000
                               Art. 2
                                Bandi

  1.  Ai  fini  della copertura dei posti di professore ordinario, di
professore   associato   e   di   ricercatore   il   rettore,  previa
deliberazione  degli  organi  accademici nell'ambito delle rispettive
competenze,  indice  con  proprio  decreto  le  relative procedure di
valutazione       comparativa,       distinte       per       settore
scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria
ed  il  rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4,
della legge 7 dicembre 1997, n. 449.
  2.  I  bandi  sono  pubblicati dalle universita' e resi disponibili
anche  per  via  telematica.  L'avviso di ciascun bando e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  Per  ciascun  posto  di  professore  ordinario o associato deve
essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.
  4.  Il  bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi
per  la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche
e   dei  titoli  da  parte  dei  candidati,  in  conformita'  con  le
disposizioni  vigenti  in materia di documentazione amministrativa. I
termini  di  scadenza  per la presentazione delle domande non possono
essere  inferiori  ai  trenta  giorni  successivi  alla pubblicazione
dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
  5.  Il  bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice
di  identificazione  personale, che per i candidati italiani coincide
col codice fiscale.
  6.  Il  bando  puo'  inoltre  prevedere  limitazioni  al  numero di
pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per
la  partecipazione  a  ciascuna  procedura. L'inosservanza del limite
comporta  l'esclusione  del candidato dalla procedura. La limitazione
non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.
  7.  Nelle  procedure  concernenti  posti  di professore ordinario o
associato, il bando puo' indicare la tipologia di impegno scientifico
e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei
da parte della facolta' che ha proposto il bando stesso.
  8.  La partecipazione alle valutazioni comparative e' libera, senza
limitazioni  in  relazione  alla  cittadinanza  e al titolo di studio
posseduti dai candidati.
  9.  E'  fatto  divieto  ai  professori  ordinari,  associati  ed ai
ricercatori  di  partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni
comparative  per  l'accesso a posti del medesimo livello o di livello
inferiore  dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori
affini indicati nel bando.
  10.  Un candidato puo' presentare alle universita' complessivamente
un  numero  massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno
solare.   Nel  caso  di  partecipazione  esclusivamente  a  procedure
concernenti  posti  di  ricercatore,  il  numero massimo e' elevato a
quindici.  Nella  domanda  il  candidato,  a pena di esclusione, deve
dichiarare  di  aver  rispettato tale obbligo. La data di riferimento
per  ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del
relativo  bando.  Il  candidato e' escluso dalle procedure successive
alla  quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato
domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel
caso  in  cui  il numero massimo di cinque o quindici e' superato con
piu'  domande  aventi  la medesima data di riferimento, nessuna delle
domande  aventi  tale  data  di  riferimento e' valida. Ai fini della
verifica  dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le
universita'  trasmettono  al Ministero per via telematica gli elenchi
dei  candidati  a  ciascuna  procedura  di  valutazione  comparativa,
indicando   la   data   di   scadenza   del  bando  e  il  codice  di
identificazione  personale  di ogni candidato. Il Ministero, nel caso
di   superamento   del   numero  di  domande  consentito,  invita  le
universita'  a  comunicare  agli interessati l'esclusione da tutte le
procedure  concorsuali  per le quali gli stessi abbiano presentato le
predette istanze.
  11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai sensi degli
articoli  4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile
del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto
della  normativa  vigente,  ivi comprese le forme di pubblicita' e le
comunicazioni previste dal presente regolamento.
          Nota all'art. 2:
              - L'art.  51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449  (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
          cosi' recita:
              "4.  Le  spese fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 4, 5 e 6 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
              "Art.   5.   -  1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se  o  ad  altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse".
              "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
                a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b)   accerta   di  ufficio  i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza;
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione".